Art.1 - Denominazione e sede
E’ costituita un’Associazione denominata Viaggiare Single con sede in Padova, Via Istria 46/a.
Art.2 - Scopo
Viaggiare Single (d'ora in avanti Associazione) è una Associazione senza scopo di lucro, costituita allo scopo di promuovere e sviluppare
la partecipazione sociale delle persone singole di qualsiasi età nella comunità, svolgendo attività ricreative,
turistiche, sociali e culturali a favore dei propri Soci finalizzando le stesse alle pari opportunità,
al sostegno dell’inclusione sociale delle persone con disabilità e alla non discriminazione delle persone singole.
Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l’Associazione potrà intraprendere ogni
iniziativa ritenuta utile ed opportuna per chi viaggia da solo, stabilendo rapporti di collaborazione, di
convenzione, di affiliazione con sistemi turistici, enti pubblici, enti privati ed associazioni, al fine
che gli stessi soci possano usufruire di servizi vantaggiosi nel settore ricettivo, scontistiche,
e quant’altro utile alle soddisfazioni dei soci.
Art.3 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata al 2099 e potrà essere prorogata con delibera
dell’Assemblea dei Soci.
Art.4 - Soci
Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età. Il numero dei soci è illimitato. I soci si distinguono in:
- ordinari: sono soci ordinari tutti i soci che si iscrivono all’Associazione e sono destinatari degli scopi che l’Associazione si propone, di cui all’art.2;
- familiari: sono soci familiari i minori (figli o affidatari) su domanda del socio ordinario. I soci familiari non hanno diritto al voto e sono sotto tutela del socio ordinario presentatore;
- sostenitori: sono soci sostenitori tutti i soggetti che agevolano il raggiungimento degli scopi di cui all’art.2, in quanto soggetti interessati, ma non usufruiscono degli scopi previsti dell’Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto al voto;
- onorari: sono soci onorari le persone che si sono rese benemerite nei confronti dell’Associazione attraverso le loro attività per la divulgazione e la valorizzazione dell'Associazione stessa. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non hanno diritto al voto.
Art.5 – Domanda di ammissione
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza
delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota sociale che viene stabilita all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo
Le modalità di partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento.
La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile, fatta eccezione per i trasferimenti “mortis causa”.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.
E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la
domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva
la prima assemblea ordinaria.
Art.6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- dimissioni: le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro la scadenza dell’anno sociale, che va dall’1 gennaio al 31 dicembre, ed hanno efficacia dall’anno successivo;
- morosità nel pagamento della quota sociale (non avendo rispettato il termine indicato nel Regolamento interno);
- esclusione con delibera del Consiglio Direttivo: in presenza di gravi motivi, in particolare qualora il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere alla esclusione del Socio. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento che dovrà contenere le motivazioni per le quali è stato escluso il socio. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria.
Art.7 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’ assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art.8 – Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 aprile per
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
La convocazione è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione
scritta contenente l’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo dove si svolge l’assemblea,
spedita a ciascun socio a mezzo posta o a mezzo strumenti informatici (fax, mail, ecc.), almeno
quindici giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno
un decimo dei soci ordinari.
L’Assemblea ordinaria si riunisce per:
- ascoltare la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- esprimere pareri e formulare proposte sull’attività dell’Associazione;
- ratificare le modifiche al Regolamento assunte dal Consiglio nel corso dell’anno;
- deliberare le modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nominando un apposito Comitato Elettorale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il verbale deve essere redatto dal Segretario dell’Assemblea nominato dai soci presenti su proposta del Presidente.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
I soci possono farsi rappresentare per il voto da altri soci, con delega scritta: ciascun delegato non può
rappresentare piu’ di cinque soci.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida con la presenza, anche per delega, di almeno la metà
dei soci; in seconda convocazione , qualunque sia il numero dei soci, presenti o per delega.
Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei soci presenti, in persona o per delega.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con le stesse
modalità dell’Assemblea Ordinaria.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è valida con la presenza, anche per delega, di almeno due
terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il dieci per cento dei
soci.
Art.9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio, è composto da un numero dispari di membri,
variabile da tre a sette.
I Consiglieri vengono eletti tra i Soci Ordinari, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio assicura il conseguimento degli scopi del’Associazione ed è investito dei piu’ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria,
ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea.
In particolare:
- nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- promulga i regolamenti e delibera le modifiche ai medesimi che si rendessero necessarie nel corso dell’anno;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redige i bilanci;
- favorisce la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione;
- delibera la costituzione e la soppressione di commissioni permanenti od occasionali determinandone la composizione, le funzioni, la durata;
- delibera provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- stabilisce i plafonds annuali di spesa delle sezioni;
- redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo;
- delibera le spese e i provvedimenti di carattere straordinario;
- delibera su spese di collaborazioni, acquisti e quant’altro necessario al funzionamento dell’Associazione;
- stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
- procede a sottoscrivere le convenzioni, le affiliazioni e quant’altro utile all’associazione.
Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno due consiglieri,
prevedendo la riunione anche in tele/videoconferenza.
Art .10 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio e rappresenta, di fronte a terzi, l’Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per
qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione.
Presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio e le eventuali Commissioni.
Vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, sulla esecuzione delle delibere e sulla osservanza degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
Convoca l’assemblea dei Soci.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni spettano al vice presidente.
Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.
Art.11 – Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito dall’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art.12 – Tesoriere
Il tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria. Periodicamente dovrà presentare al Consiglio la situazione di cassa e finanziaria.
Art.13 – Segretario
Il segretario viene dal Consiglio tra i suoi componenti. Il segretario ha l’obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, cura i servizi di segreteria e la tenuta di tutti i libri presenti dal presente Statuto e dalla legge.
Art.14 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori curano la tenuta del libro delle loro sedute, partecipano di diritto alle riunioni assembleari e di consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri sociali, danno pareri sui bilanci.
In particolare i Revisori dei Conti vigilano sull’osservanza dello Statuto, delle deliberazioni dei regolamenti interni, accompagnano con una relazione scritta all’assemblea il bilancio consuntivo e hanno i compiti previsti dall’art. 2397 e seguenti del Codice Civile.
Art.15 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono al Circolo a qualsiasi titolo,
da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione,
dai proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell’Associazione.
Art.16 – Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali quote associative straordinarie;
- eventuali proventi delle manifestazioni, attività e gestione dell’Associazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia dell’associazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- sponsorizzazioni finalizzate allo svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive ed al solo titolo di rifusione delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle medesime;
- altre quote derivanti da convenzioni, affiliazioni, ecc.
Art.17 – Registri e libri sociali
Presso la Sede dell’Associazione devono essere tenuti e conservati:
- Il libro dei Soci
- L’elenco aggiornato delle cariche sociali
- Il libro dei verbali dell’Assemblea
- Il libro dei verbali del Comitato Direttivo
- Il libro del Collegio dei Revisori dei Conti
- I libri e i registri richiesti dalle leggi fiscali
Art.18 – Responsabilità
L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone o cose che potessero accadere prima,
durante e dopo ogni manifestazione, gita od attività dallo stesso proposta e/o organizzata.
Art.19 – Bilanci consuntivo e preventivo
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo successivo il Consiglio approva i bilanci consuntivi e preventivo e li sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti quindi redigerà la relazione accompagnatoria al Bilancio consuntivo.
Entro il 30 aprile il Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
ed il bilancio preventivo dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione.
Art.20 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. Qualora sussistano degli avanzi di gestione,
questi potranno essere devoluti ad associazioni umanitarie che l’Assemblea dei Soci propone annualmente.
Art.21 – Scioglimento
L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere proposto dalla Assemblea dei Soci.
Lo scioglimento dovrà essere deliberato con apposito referendum tra i soci ordinari. In caso di scioglimento,
per qualunque causa, l’Associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio ad un’altra Associazione
con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, oppure presso un Ente pubblico che devolverà a fini umanitari.
In tal caso deve essere sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 662/96.
Art.22 - Regolamenti
L’attività dell’Associazione potrà essere ulteriormente disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
Art.23 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia contemplato nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti
contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
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